Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell’Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell’elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell’Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n° 316/2000 l’attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso assicurare la completezza, l’organicità e la tempestività dell’informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:
a) protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le
dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione
b) dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell’interessato, rilascia la certificazione sull’esito della ricerca.
Tutte le funzioni di gestione del Registro, il caricamento, la modifica e la cancellazione dei dati, nonché l’interrogazione degli stessi sono realizzate su piattaforma Unix e con accesso, via browser, a procedure Web. Per i Pubblici Ufficiali InfoCamere realizza e rende disponibile la procedura che consente la produzione dell’Elenco Protesti con strumenti informatici e la trasmissione dello stesso su supporto magnetico o per via telematica.
Normativa
Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000, regolamenta le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.
La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in materia di cancellazione dei protesti cambiari.
Il Registro informatico dei protesti sostituisce la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari, già a cura delle Camere di Commercio ai sensi della L. n. 77 del 12 febbraio 1955. Esso è accessibile attraverso i terminali delle Camere di Commercio o su altri terminali collegati al sistema informativo camerale.
Cancellazione del protesto
Il debitore che paga una cambiale nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto presentando formale domanda su apposito modello al Presidente della Camera di Commercio il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La domanda, in bollo, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto: per “titolo quietanzato” si intende un titolo recante il timbro “pagato” dell’istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca oppure titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore (persona
fisica o giuridica ed in questo ultimo caso il legale rappresentante), con firma leggibile e fotocopia del documento di identità. Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi del protesto:
b) fotocopia del documento di identità del protestato.
Per ottenere la cancellazione del Registro è necessario inoltre pagare alla Camera di Commercio diritti di segreteria pari ad € 8,00 per ogni singolo protesto.
Riabilitazione dei protestati
Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale (art. 17 L. 7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall’art. 3 L. 18 agosto 2000 n. 235) corredata dai documenti giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.
Dichiarazione di rettifica
Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Analoga istanza può essere richiesta dal debitore che non ha adempiuto all’obbligazione a causa di una controversia. Per la pubblicazione è dovuto un rimborso spese pari a € 5,00 per ciascuna dichiarazione (Circolare Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come modificata dall’art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 235).
Modulistica
Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento
Istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione
N.B.: I contenuti delle normative, delle leggi e la modulistica allegata sono stati integralmente presi dai siti delle Camere di Commercio Italiane alle quali potrai e dovrai far riferimento per qualsiasi aggiornamento e o ulteriore chiarimento.