Cos’è un protesto ?
E’ l’operazione con la quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito le cui caratteristiche prevedano l’immediata esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari sono soggetti al protesto.
Come avviene ?
Il titolo di credito che prevedeva il pagamento a favore di un creditore, in una data specifica certa, viene consegnato, se non coperto, dalla banca emittente ad un notaio o un ufficiale giudiziario. Quest’ ultimo si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della mancata riscossione od in assenza dell’interessato redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo.
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Il titolo di credito divenuto esecutivo verrà consegnato alla banca che a sua volta lo ritornerà al creditore addebitando a quest’ultimo le spese per il protesto: il creditore deciderà a questo punto, qualora il protestato continuasse a non pagare, di proseguire con il precetto e il conseguente pignoramento nei suoi confronti.
Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all’iscrizione su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l’elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell’elenco, entro 10 giorni dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.
Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Per quanto tempo permane l’iscrizione nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti ?
Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore prosegua nell’attività giudiziale) rimane iscritta nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti per 5 anni.
Si può cancellare un protesto ?
Qualora il protestato effettui il pagamento del dovuto e delle relative spese prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno dall’iscrizione, la segnalazione del protesto, secondo le nuove normative, può essere cancellata. Se pagasse invece oltre l’anno, l’iscrizione permarrebbe: potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro.
La cancellazione del protesto è automatica ?
No ! Solo nel caso in cui siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In caso di pagamento entro l’anno, occorre che l’interessato presenti una specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale: contro il diniego alla riabilitazione il debitore può presentare reclamo in Corte d’Appello, entro 10 giorni.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato fa domanda al Presidente della Camera di Commercio, chiedendo la cancellazione definitiva dagli elenchi (cartaceo ed informatico). Se l’istanza non fosse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace competente nel luogo di residenza del debitore. Ottenuta la cancellazione, il protesto e’ considerato come se non fosse mai avvenuto. L’istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare di essere stato protestato illegittimamente o per errore.